Titolo I
Art. 19
Custodia delle ricevute di gioco
In vigore dal 27 gen 2026
1. Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
2. Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può, con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-19