Titolo I

Art. 18

Modalità di riscossione

In vigore dal 27 gen 2026
1. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta fisica avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta di cui all', comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale: a) presso un qualunque punto di raccolta fisico; b) presso specifici punti di raccolta fisici; c) presso un punto di raccolta fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore; d) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato. 2. I limiti degli importi per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti. 3. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta a distanza avviene: a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata; b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione.
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