Art. 2

Requisiti di onorabilità e di professionalità

In vigore dal 18 gen 2025
1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all', comma 1, i professionisti che: a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo 640, comma 1, del codice penale; b) non integrano le cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023; c) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all', comma 1, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione; c) diritto tributario. 3. Il possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 2, è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo. 4. Il venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui ai commi 1 e 2, comporta la cancellazione dall'elenco di cui all', comma 1.
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