Art. 6
Compiti e adempimenti del professionista abilitato
In vigore dal 18 gen 2025
1. Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all', comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il professionista abilitato:
a) con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, valuta che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l'efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti al comma 1;
b) con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, valuta che i controlli approntati dall'impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali di cui all', comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Con riferimento a ciascuna delle valutazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono previste tre fasi di approfondimento:
a) definizione del perimetro: il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali;
b) valutazione dell'impostazione del sistema: il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti al comma 1, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;
c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
4. Le fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono svolte ai fini del rilascio della certificazione di cui all', commi 1 e 2.
5. La fase di cui al comma 3, lettera c), è svolta, con cadenza almeno triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione di cui all', comma 6.
6. Nell'ipotesi di cui all', comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in presenza di una pluralità di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati al comma 1.
7. Per le finalità di cui al comma 6, il professionista abilitato rilascia la certificazione:
a) sia nei confronti dell'impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.
8. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della società che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7, lettera a), il professionista abilitato attesta, oltre a quanto indicato all', comma 1, che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilità, inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle società del gruppo soggette a direzione e coordinamento.
9. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato di ciascuna delle società soggette a direzione e coordinamento, di cui al comma 7, lettera b), il professionista abilitato effettua esclusivamente le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), sui singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2, lettera a), ma attesta, in sua sostituzione, che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, è applicato anche alla società soggetta a direzione e coordinamento e che è stata predisposta, per quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.
10. Ai fini della certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dall', comma 1 e dall', iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione è redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione.
11. I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano con il professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di cui all', comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui al predetto comma 5, non possono accettare l'incarico per la certificazione da parte della medesima impresa.
12. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all', comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è indicata la metodologia di valutazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui all', commi 1 e 2, nonché per il periodico adeguamento della stessa.
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