Art. 5
Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione
In vigore dal 18 gen 2025
1. Il professionista, prima di accettare un incarico di certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve valutare e documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà:
a) l'iscrizione nell'elenco tenuto dai Consigli nazionali degli ordini professionali di cui all', comma 1;
b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l'eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;
c) l'affidabilità organizzativa e tecnica, anche in termini di disponibilità di tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di certificazione, oltre che in termini di competenze professionali, anche sulla base di quanto previsto dall', comma 10.
2. I requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all', comma 1, e all' devono sussistere durante l'intero periodo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico da parte del professionista e il rilascio della certificazione di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico da parte del professionista.
Storico versioni
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