Art. 4
Requisiti di indipendenza del professionista abilitato
In vigore dal 18 gen 2025
1. Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis dell' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
2. Il professionista abilitato di cui al comma 1 deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
3. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non può accettare l'incarico di certificatore se:
a) riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
b) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
c) nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
d) nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista;
e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa;
f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso.
4. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non può detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
5. L'incarico per la certificazione può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.
6. Nel corso del periodo di sei anni di cui al comma 5, il professionista che ha già certificato il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista che ha rilasciato la certificazione, non può collaborare, per le finalità di cui all', comma 10, con il professionista successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte della medesima impresa.
7. Il corrispettivo del professionista abilitato non può essere subordinato ad alcuna condizione, nè può essere stabilito in funzione degli esiti dell'attività di certificazione. I professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle società da questo controllate, dalle società che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo il caso di regali o altre utilità di modico valore. Ai fini del presente comma, si intendono di modico valore i regali o le altre utilità di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.
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