Art. 1

Abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

In vigore dal 18 gen 2025
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli , comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l' del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2015, che, in relazione al regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, disciplinano i requisiti per aderire, i doveri scaturenti dall'adesione, gli effetti della stessa, le competenze e le procedure, nonché il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale; Visto l', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell' del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, «deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»; Visto l', comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 221 del 2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell' del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto, altresì, il comma 1-ter, il quale prevede che «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis»; Acquisito il concerto del Ministro della giustizia; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 43023, in data 1° ottobre 2024; Adotta il seguente regolamento: Abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale 1. L'attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti all'.
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