Art. 7

Contenuto della certificazione

In vigore dal 18 gen 2025
1. La certificazione, rilasciata ai sensi dell', comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve contenere: a) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all', comma 1, e all'; b) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui all', comma 2, rilasciata dall'ordine professionale di appartenenza del professionista certificatore; c) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall', comma 2, lettere a) e b), nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida di cui all', comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con allegazione delle relazioni illustrative delle attività svolte; d) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all', comma 1-quater, del medesimo decreto; e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell'affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonché l'indicazione delle azioni correttive da attuare; f) la sottoscrizione del professionista certificatore. 2. Nelle ipotesi di cui all', comma 9, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b), e) e f), la certificazione contiene anche la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del professionista certificatore, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall', comma 2, lettera b), nonché l'attestazione che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottato dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, è applicato anche alla società soggetta a direzione e coordinamento nei confronti della quale è stata predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali. 3. I soggetti che presentano istanza di ammissione al regime ai sensi dell', comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora il sistema integrato dell'impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale è stato già certificato e validato dall'Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime di adempimento collaborativo della medesima impresa. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi in cui l'istanza di ammissione ai sensi dell', comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata da una impresa appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio della certificazione ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. 5. La certificazione è rilasciata al soggetto che ha conferito l'incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso. 6. La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni di cui all', comma 3, lettera c), e comma 5. 7. Ove nel periodo di validità della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione. 8. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l'avvio del procedimento di cui all', commi 3 e 4.
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