Art. 84

In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente: «TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 91-quaterdecies (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalità e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all', degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all', comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018. 2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). 3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalità perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità. -quindecies (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso). - 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalità definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED. 2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalità previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1. 3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché agli altri soggetti abilitati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. -sedecies (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attività di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali. 2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e i contenuti di cui all' del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall' del medesimo regolamento.».
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Art. 84 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. — Testo vigente | Portale Normativo