Art. 36

Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale

In vigore dal 21 ott 2024
Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda: a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5; b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all', comma 10; c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'età e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio. 2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore.».
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Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale (Art. 36 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo