Art. 36 · Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale

Art. 36

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Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale

In vigore dal 21 ott 2024
Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda: a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5; b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all', comma 10; c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'età e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio. 2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore.».
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