Art. 39
Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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