Art. 39

Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
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Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Art. 39 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo