Art. 44

Registro delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorità marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
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