Art. 45
Distruzione delle patenti nautiche
In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorità marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonché degli stampati ritirati e sostituiti perché non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, è fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non più in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 è redatto verbale di distruzione, che è conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-45