Art. 47

Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON» e alla lettera b), le parole da «dell' del codice ovvero affidato» fino alla fine della lettera sono sostituire dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»; b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN» e dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o dello Spazio economico europeo»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.»; d) al comma 5, le parole «affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell' del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante» sono sostituite dalla seguenti: «autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorità consolare, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all', da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».
Storico versioni

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