Art. 57
Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nonché un'ispezione a secco della carena» sono sostituite dalle seguenti: «, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilità in acqua»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione può essere dispensata dalla prova di stabilità, qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarità con un'altra unità costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.»;
c) al comma 3, le parole «organismi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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