Art. 59

Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All', comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall', comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5,».
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Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Art. 59 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo