Art. 59 · Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 59

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Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All', comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall', comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5,».
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