Art. 42

Revoca delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non è più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'. 2. Se a seguito della visita medica di idoneità viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B è affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, può essere chiesto all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, può essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2. 3. Se il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall', la patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato può conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione. 4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all', comma 1.».
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