Art. 39 · Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 39

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Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
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