Art. 35
Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane
In vigore dal 21 ott 2024
Comando di unità da diporto
in acque territoriali italiane
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:
« (Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonché natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall' del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero è dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».
Storico versioni
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