Art. 83
Limitazioni particolari
In vigore dal 21 ott 2024
1. Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il Capo III sono inseriti i seguenti:
«Capo III-bis
Limitazioni particolari
Art. 91-bis (Limiti di velocità e di emissioni sonore). - 1.
Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite è ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorità della navigazione interna competente.
2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonché nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall'autorità della navigazione interna competente.
Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). - 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorità della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l'incolumità dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l'ancoraggio delle unità da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumità delle persone a bordo, con riguardo alle località che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsità di ripari o fondali superiori a 10 metri.
Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne). - 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità dell'unità da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilità per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.
Capo III-ter
Disciplina del servizio di assistenza e traino
per imbarcazioni e natanti da diporto in mare
Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). - 1. La comunicazione di inizio attività prevista dall'-duodecies, comma 2, del codice, è presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalità telematiche, dalle ditte individuali o dalle società che:
a) hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneità di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attività.
3. Nella comunicazione di inizio attività sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di società e per le cooperative;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
e) i contatti di reperibilità;
f) gli estremi di individuazione delle unità da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione è inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attività;
d) variazioni della proprietà o dell'assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unità da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilità.
5. La comunicazione di inizio attività può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attività non può essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all';
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio è esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non può essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o più requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unità utilizzate per il servizio. Nel registro è annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unità utilizzate.
Art. 91-sexies (Requisiti dell'equipaggio). - 1. Possono condurre le unità adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unità a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell' e dell'allegato III.
2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unità adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
Art. 91-septies (Requisiti dell'unità da diporto). - 1.
L'unità da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell'ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall';
d) certificato di idoneità al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
e) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneità al servizio dell'unità da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalità delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonché i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneità.
3. Il certificato di idoneità è conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed è rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 91-octies (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. Salvo quanto previsto dall'-undecies, l'equipaggio delle unità adibite al servizio di assistenza e traino è composto almeno dal comandante e da altra persona in qualità di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies.
-nonies (Limiti di operatività del servizio). - 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10.
Capo III-quater
Unità da diporto a controllo remoto
Art. 91-decies (Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto). - 1. Le unità da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.
2. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonché per la verifica di parti o attrezzature di unità da diporto in fase di costruzione o riparazione.
3. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è suddivisa nelle seguenti categorie:
a) "libera": navigazione con unità condotta a vista per la quale non è prevista comunicazione o autorizzazione;
b) "controllata": navigazione con unità condotta non a vista, distinta in:
1) tipo A: navigazione per la quale è richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
2) tipo B: navigazione per la quale è richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unità da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto.
4. L'autorità competente di cui al comma 3 può esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata è limitata al mare territoriale. La navigazione certificata è consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo è sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice.
-undecies (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). - 1. Per la navigazione di unità da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali è richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.
-duodecies (Disciplina delle unità da diporto a controllo remoto). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unità da diporto a controllo remoto, nonché le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalità di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresì disciplinate ulteriori attività consentite con unità da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies.
Capo III-quinquies
Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto
Art. 91-terdecies (Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto). - 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis, del codice, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2. Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all', comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.
3. L'archivio, ai sensi degli del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-83