Art. 85
Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative
In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:
« (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformità al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto già immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di conformità delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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