Art. 82
Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.»;
b) al comma 2, le parole «il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «le segnalazioni di cui all', comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite»;
c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» è inserita la seguente: «autoraddrizzante»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2»;
e) al comma 5, le parole «dai segnali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle segnalazioni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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