Art. 78

Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio e le navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. È responsabilità del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, è annotata sul certificato di idoneità a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorità marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneità, per i natanti.».
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