Art. 74

Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole «all'allegato VII» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto»; 2) alla lettera a), le parole da «sulla base della dichiarazione di idoneità» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall', previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON»; 3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorità» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»; b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all', a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.»; e) al comma 7, le parole «è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità marittima o della navigazione interna»; f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «straniera».
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Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Art. 74 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo