Art. 74 · Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 74

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Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole «all'allegato VII» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto»; 2) alla lettera a), le parole da «sulla base della dichiarazione di idoneità» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall', previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON»; 3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorità» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»; b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all', a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.»; e) al comma 7, le parole «è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità marittima o della navigazione interna»; f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «straniera».
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