Art. 77
Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneità perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all', comma 3-bis.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.»;
c) al comma 2, le parole «L'autorità comunica» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unità,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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