Art. 6
Modalità di voto
In vigore dal 22 mar 2024
1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l'espressione del voto, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie di cui all', comma 2.
2. Il voto di ciascun consorziato è determinato dal valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente la data dell'assemblea. I dati relativi alla quantità di prodotto ai fini della ponderazione del voto sono resi disponibili su richiesta dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. La ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o più attività produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e all', è cumulativo delle attività svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più IIGG, il valore ponderale del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna IG.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti di cui alle categorie stabilite dall', comma 2, della IG a tutela della quale opera il Consorzio di tutela, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2023-08-29;233#art-6