Art. 5

Statuto

In vigore dal 22 mar 2024
1. Il Consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al DIQPAI e per conoscenza al DIPEISR lo statuto che contiene, ai fini dell'approvazione: a) il nome della IG per la quale il Consorzio opera; b) le modalità non discriminatorie per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti di cui alle categorie stabilite dall', comma 2; c) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione ovvero per esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso; d) l'individuazione, le modalità di nomina e di funzionamento dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente; e) le norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; f) le norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del Consorzio che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato; g) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per più IIGG; h) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari. 2. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell', devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, delle categorie individuate all', comma 2, di seguito indicata: a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è costituito al cinquanta per cento da componenti della categoria dei distillatori e per l'altro cinquanta per cento da componenti della categoria degli elaboratori; b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è interamente costituito da componenti della categoria degli elaboratori. 3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per più IIGG la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela è incaricato. 4. Il DIQPAI, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adotta il decreto di riconoscimento del Consorzio e lo trasmette al DIPEISR.
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urn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2023-08-29;233#art-5

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