Art. 10

Fondo consortile

In vigore dal 22 mar 2024
1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, ciascun consorziato contribuisce alla formazione del fondo consortile, che è costituito da quote il cui valore è definito dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica dei seguenti valori contabili: a) fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; b) quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio; c) eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati; d) risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); e) componenti finanziarie straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2023-08-29;233#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo