Art. 9

Ripartizione dei costi

In vigore dal 22 mar 2024
1. I costi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all', comma 1, sono determinati dal Consorzio di tutela e sono posti a carico: a) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti distillatori ed elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; b) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela. 2. I contributi necessari a fare fronte ai costi di cui al comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti delle categorie di cui all', comma 2, lettere b) e c), sulla base della quantità di prodotto IG conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I dati relativi alla quantità di prodotto sono resi disponibili dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. 3. La commisurazione del contributo di cui al comma 2 può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
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