Art. 3

Consorzi di tutela

In vigore dal 22 mar 2024
1. Per ciascuna IG può essere costituito un Consorzio di tutela con attività esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del Codice civile. I consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG. 2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie: a) conferitori di materia prima; b) distillatori; c) elaboratori; d) imbottigliatori. 3. È consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per più IIGG purchè le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purchè, per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. 4. I Consorzi di tutela riconosciuti possono coordinarsi tra di loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, garantendo per l'intero settore una maggiore operatività ed un maggiore coinvolgimento della base produttiva e, eventualmente, anche delle realtà non associate.
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