Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 mar 2024
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2019/787; g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; h) organismo di controllo: l'Autorità pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG; i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non è considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori; l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione; m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola; n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.
Storico versioni

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urn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2023-08-29;233#art-2

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