Art. 8

Schemi informatici

In vigore dal 26 ago 2023
1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall' del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto. 2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'. 3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.
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Schemi informatici (Art. 8 Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo