Art. 12
Disposizioni finali
In vigore dal 26 ago 2023
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2023
Il Ministro: Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2285.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-07;110#art-12