Art. 12

Disposizioni finali

In vigore dal 26 ago 2023
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 2023 Il Ministro: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2285.
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