Art. 7

Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice

In vigore dal 26 ago 2023
1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli , in quanto compatibili. 2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. 3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.
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