Art. 5
Deroghe ai limiti dimensionali
In vigore dal 26 ago 2023
1. I limiti di cui all' possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.
2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.
3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'.
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