Art. 4
Esclusioni dai limiti dimensionali
In vigore dal 26 ago 2023
1. Dai limiti di cui all' sono esclusi:
a) gli elementi di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l'indice e la sintesi dell'atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Storico versioni
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