Art. 4

Esclusioni dai limiti dimensionali

In vigore dal 26 ago 2023
1. Dai limiti di cui all' sono esclusi: a) gli elementi di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n); b) l'indice e la sintesi dell'atto; c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-07;110#art-4

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