Art. 6

Tecniche redazionali

In vigore dal 26 ago 2023
1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. 2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.
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Tecniche redazionali (Art. 6 Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo