Art. 6
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In vigore dal 26 ago 2023
1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.
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