Art. 4

Finalità del trattamento

In vigore dal 11 ago 2023
1. I dati verranno trattati per le seguenti finalità: a) organizzazione, conduzione e gestione del programma di cui all'articolo 53, del decreto legislativo, e degli esiti dello stesso, di cui all'articolo 57, nel rispetto dell'articolo 43, comma 1, lettera e), del decreto legislativo da parte del mediatore esperto; b) riscontro alle richieste dell'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo, del Ministero ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 66 del decreto legislativo, nonché delle Autorità garanti interessate, nell'esercizio delle loro potestà previste dalle normative vigenti, limitatamente all'ipotesi di cui all', comma 4, del presente regolamento; c) comunicazioni all'autorità giudiziaria procedente nei casi di cui agli articoli 55, comma 4 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo; d) rilascio all'interessato di certificazioni relative alla partecipazione e all'esito del programma, duplicati, copie o estratti della documentazione dal medesimo fornita; e) attività statistiche, di analisi, di vigilanza e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione; f) attività di formazione dei mediatori esperti e dei mediatori esperti formatori; g) rilascio ai soggetti di cui alla lettera f) di certificazione relativa all'attività prestata nei servizi per la giustizia riparativa; h) adempimento ai conseguenti e correlati obblighi di legge, amministrativi, contabili o fiscali.
Storico versioni

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