Art. 7
Comunicazione dei dati. Pubblicazione di informazioni e dichiarazioni
In vigore dal 11 ago 2023
1. I dati possono essere comunicati, per le sole finalità e nei casi di cui all', con l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di cui al Regolamento ed al Codice, esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) mediatori esperti, limitatamente al programma;
b) partecipanti al programma e soggetti di cui all', comma 2, limitatamente alle comunicazioni essenziali allo svolgimento del programma;
c) autorità giudiziaria che ha disposto l'invio al Centro per l'avvio del programma o che comunque ne acquisisce la relazione finale o gli esiti, limitatamente ai dati confluiti nelle relazioni di cui all'articolo 57, commi 1, primo periodo, e 2, del decreto legislativo e funzionali alle stesse, salva la trasmissione di ulteriori dati dei partecipanti, in presenza della loro richiesta e consenso, ove tali dati siano contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo.
2. La pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo, è ammessa solo con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. In tal caso l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata agli interessati dai Centri, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, contiene espressa menzione del rilascio del consenso anche ai fini della pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni di cui al primo periodo ad opera dei partecipanti, per fini riconducibili all'esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione.
3. È sempre ammessa, per le finalità attribuite dalla normativa vigente al Ministero nell'esercizio delle potestà previste dalle normative vigenti in materia di attività statistiche, di analisi e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione, la trasmissione dei dati, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare i soggetti, o, comunque, la trasmissione di dati non personali.
4. La comunicazione dei dati alle Autorità garanti interessate, per l'esercizio delle loro potestà previste dalle normative vigenti, è consentita soltanto quando, nei casi previsti dalla legge, l'interessato abbia attivato l'intervento delle medesime Autorità.
5. La comunicazione dei dati all'autorità giudiziaria, anche differente dall'autorità procedente, o ad altra autorità che a abbia l'obbligo di riferire alle predette, da parte del mediatore esperto, in applicazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo, in assenza di consenso, può avvenire esclusivamente quando i dati afferiscano a dichiarazioni rese dai partecipanti integranti di per sè reato oppure quando la comunicazione dei dati sia assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati.
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