Art. 9
Tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
In vigore dal 11 ago 2023
1. Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente decreto è effettuato a norma del Regolamento e del Codice. Il trattamento dei dati personali è pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e può essere effettuato utilizzando supporti cartacei o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e altresì mediante l'utilizzo di procedure che scongiurino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.
2. I Centri adottano, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, ogni misura tecnica e organizzativa idonea per la tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. I Centri che effettuano un trattamento dei dati nei casi di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 3, del Regolamento sono tenuti a effettuare la valutazione d'impatto preventiva prevista nel medesimo articolo.
3. Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo, procede altresì periodicamente a verificare e monitorare l'effettivo impatto della presente regolamentazione sui diritti e sulle libertà degli interessati.4. I dati personali che manifestamente non sono utili per le finalità di cui all' non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente in modo sicuro e irreversibile.
5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento stesso, di chiedere l'integrazione dei dati e di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, nei casi di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Regolamento e nei limiti di quanto previsto dall'-undecies del Codice.
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