Art. 8
Conservazione dei dati
In vigore dal 11 ago 2023
1. I Centri possono conservare i dati raccolti per un termine massimo di cinque anni, decorrente:
a) dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nell'ambito del quale il programma di giustizia riparativa si è svolto oppure dall'adozione del provvedimento di archiviazione, quando il programma si è svolto nel corso delle indagini;
b) dal termine dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, quando il programma si è svolto nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
c) dalla conclusione del programma, quando il programma si è svolto prima che la querela sia proposta, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo, oppure quando il programma si è svolto dopo l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Alla scadenza di detti termini, fuori dei casi di cui al comma 3, il titolare del trattamento dispone sempre l'immediata cancellazione dei dati in modo sicuro e irreversibile.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, nel caso in cui sia intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale e in ogni caso in cui il programma si sia concluso con esito non riparativo o si sia comunque interrotto e vi sia la manifestazione di volontà di riprenderne il corso, l'interessato può presentare istanza documentata di conservazione dei dati per un tempo superiore. In caso di accoglimento dell'istanza da parte del titolare del trattamento, è sempre disposto l'oscuramento dei dati riferibili ai soggetti diversi dall'istante.
4. È sempre consentita per le finalità di cui all', comma 1, lettere b), c), e e), la conservazione dei documenti contenenti dati personali, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare il soggetto o, comunque, dati non personali.
5. I dati personali necessari a fini fiscali e amministrativi sono conservati per un tempo massimo di dieci anni. La conservazione non è consentita in relazione a dati personali diversi da quelli per i quali essa sia espressamente imposta da norme legislative o regolamentari, e nei limiti ivi previsti.
Storico versioni
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