Art. 3
Tipologie di dati trattati
In vigore dal 11 ago 2023
1. I Centri raccolgono e trattano, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all', paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero identificativo dei documenti personali, nonché account name e nickname, solo ove necessari per lo svolgimento del programma);
b) dati relativi al programma (tipologia dello stesso, modalità e cronologia delle attività preliminari e degli incontri, accordi ed esiti);
c) dati appartenenti alle categorie di cui agli del Regolamento necessari allo svolgimento del programma.
2. I predetti dati vengono raccolti dai Centri nell'ambito:
a) delle attività preliminari al programma, tra cui la raccolta, in forma scritta, del consenso alla partecipazione al programma, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo;
b) dello svolgimento degli incontri di cui all'articolo 55 del decreto legislativo;
c) dello specifico incontro in cui si raggiunge l'esito riparativo di cui all'articolo 56 del decreto legislativo;
d) della fase esecutiva degli accordi relativi all'esito simbolico di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo.
3. I dati di cui ai commi che precedono sono contenuti, in relazione alle esigenze del programma, in documenti analogici o digitali e anche in forma di fonovideoregistrazione, quando vi è l'esigenza di documentare elementi comportamentali per i quali la verbalizzazione non appare esaustiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-07-25;97#art-3