Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 ago 2023
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo; b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'articolo di cui all'articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa; c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell' del Regolamento; e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all'articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo; g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, del decreto legislativo; i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attività di formazione; l) «Ministero»: il Ministero della giustizia; m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo; n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo; o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); p) «servizi per la giustizia riparativa»: l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-07-25;97#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo