Sez. I

Art. 77

Commissione degli esami finali

In vigore dal 22 nov 2022
1. La Commissione degli esami finali è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed è composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola. 3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Commissione degli esami finali (Art. 77 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo