Sez. I

Art. 75

Organizzazione e gestione dei corsi

In vigore dal 22 nov 2022
1. A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori. 2. Il direttore della Scuola può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unità, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica. 3. A ciascuna delle sezioni può essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attività è coordinata dal funzionario preposto al corso. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola. 5. Il funzionario preposto al corso: a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale; b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità, compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, è suscettibile di valutazione acquisendo agli atti d'ufficio ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore. 6. Per le finalità di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
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