Titolo II

Art. 72

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo: a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi; b) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo; c) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b); d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; e) le modalità di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli , comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-72

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Ambito di applicazione (Art. 72 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo