1. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario.
5. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attività didattica.
6. I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
7. Nel caso di assenza per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.
8. I corsisti la cui assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica al servizio.
9. Le corsiste, la cui assenza è stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte.
10. Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attività del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.
11. Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
12. Se la durata dei corsi è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
13. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo è approssimato per eccesso all'unità superiore.
14. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
L'articolo stabilisce come vengono conteggiate le assenze dalle lezioni (ogni otto periodi didattici persi equivalgono a un giorno) e chiarisce che le giornate dedicate a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria non sono considerate assenza. I corsisti temporaneamente non idonei possono svolgere attività compatibili, mentre congedi straordinari o aspettative contano come assenze. In caso di gravi infermità con terapie salvavita, infermità contratte durante il corso o per causa di servizio, è consentito partecipare al primo corso successivo una volta riacquistata l'idoneità. Infine, sono previste specifiche tutele per la maternità e la gravidanza, sia per l'accesso a corsi successivi con conservazione della decorrenza giuridica e priorità di sede, sia per il recupero delle lezioni in sessioni straordinarie.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la gestione, il calcolo e le tutele legate alle assenze dei corsisti della Polizia di Stato durante i percorsi formativi, garantendo il recupero delle attività e la tutela di particolari situazioni di salute e maternità.
A chi si applica
Si applica ai corsisti e alle corsiste che frequentano i corsi di formazione della Polizia di Stato e al personale medico o agli organi incaricati della gestione didattica e sanitaria.
Esempio pratico
Una corsista che non può seguire alcune lezioni a causa della gravidanza viene ammessa a frequentarle in una sessione straordinaria anche dopo il termine del corso. Al momento dell'iscrizione in ruolo, verrà posizionata nella graduatoria finale con la stessa decorrenza giuridica dei colleghi del suo corso.
Adempimenti e conseguenze
I periodi di congedo straordinario e aspettativa sono conteggiati come assenza; le assenze concorrono al computo dei limiti massimi previsti per le dimissioni dai corsi; per l'ammissione a corsi successivi in caso di grave infermità è necessario presentare apposita domanda.
Domande frequenti
Come viene calcolata l'assenza di una giornata didattica?La mancata partecipazione alle attività previste dall'orario delle lezioni per un totale complessivo di otto periodi didattici, anche distribuiti in giornate diverse, costituisce l'assenza da una giornata didattica.
Le giornate impiegate per testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria contano come assenza?No, le giornate in cui il corsista si presenta per rendere testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria, comprese quelle necessarie per il viaggio, non sono considerate assenza.
Cosa succede a una corsista la cui assenza è stata determinata da maternità?È ammessa al primo corso successivo al termine del periodo di tutela e viene immessa in ruolo con la stessa decorrenza giuridica del corso originario, precedendo nella scelta della sede i frequentatori del corso effettivamente svolto.